GenIUS 2023-02

Sommario

Focus: Persone, vulnerabilità, intersezionalità

Stefano Ciccone: Bastare a sé stessi: l’insostenibile finzione del modello di maschilità egemonico

Francesca Di Muzio: La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

Elena Pariotti: Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti

Francesco Romeo: ‘Invulnerabile’, tra mito storiografico e desiderio tecnologico: una proposta intersezionale

Silvia Vida: Nudgee vulnerabilità

Focus: La gestazione per altri. Profili interdisciplinari alla ricerca
di un complesso equilibrio tra istanze individuali
e necessità di tutela

Ines Corti: Gravidanza per altri e reato “universale”: quali effetti su bimbe e bimbi, mamme e papà?

Carmelo Danisi: Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Fabrizio Filice: La nuova incriminazione della gestazione per altri. Problematiche definitorie e interpretative

Vincenzo Tigano: La surrogazione di maternità in prospettiva comparata: scelte di politica criminale e modelli regolamentativi di alcuni dei principali ordinamenti europei e nordamericani

Antonio Vallini: La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale

Interventi

Giulia Barbato: Genitorialità intenzionale e status filiationis

Giorgia Beninati: Vittimizzazione secondaria: proliferazione di un fenomeno contrario ai diritti umani

Commenti

Radzhana Buyantueva: Queer visibility and conservative political turn in Russia

Cristina Luzzi: Sui “venuti al mondo” grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia.

Carla Maria Reale:Only the beginning”? L’impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva.

Diritti e dintorni

Barbara Pezzini: Pensieri e nodi sul filo della lettura di Dare la vita di Michela Murgia

Gravidanza per altri e reato “universale”: quali effetti su bimbe e bimbi, mamme e papà?

Ines Corti

Professoressa Associata di Istituzioni di diritto privato, Università di Macerata

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo propone alcune riflessioni in merito alla modifica dell’art.12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 volta a configurare un reato universale di surrogazione di maternità e sugli effetti civilistici di questo (ipotetico) cambiamento, in particolare in materia di attribuzione di genitorialità e status filiationis. Il lavoro si sofferma sui temi della dignità della donna e dei diritti dei nati, e sugli istituti del “riconoscimento” di figlio/a e dell’adozione in casi particolari, quali istituti idonei secondo le sezioni Unite della Corte di Cassazione a tutelare i diritti dei bimbi nati.

The article proposes some remarks on the amendment of Article 12 of Law 19 February 2004, n. 40 aimed at configuring a universal crime of surrogacy of maternity and the civil effects of this (hypothetical) change, in particular with regard to the attribution of parenthood and status filiationis. The work focuses on the issues of the dignity of women and the rights of children born, and on the institutions of the “recognition” of children/s and adoption in particular cases, as suitable institutions according to the United Sections of the Court of Cassation to protect the rights of children.

Sommario

1.Introduzione – 2. Dignità della donna, diritti del nato: divieto di surrogazione di maternità e ordine pubblico. La situazione attuale – 3. Introduzione del reato universale di surrogazione di maternità: quali effetti in merito allo status filiationis e all’attribuzione di genitorialità? – 4. E dunque tanto chiasso per nulla?

Queer visibility and conservative political turn in Russia

Radzhana Buyantueva

PostDoc Researcher, Le Fonds National de la Recherche Scientifique Centre for the Study of Politics (Cevipol) at the Université Libre de Bruxelles, Belgium

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Following the increased queer visibility in the public sphere, the norms concerning gender and sexuality have become increasingly restrictive in Russia. This essay explores the implications of adopting Western identity politics in non-democratic settings. Putin’s Russia has shown strengthening authoritarianism and rejection of Western liberal values. The Kremlin’s active promotion of ‘traditional values’ and depiction of LGBTQ+ rights as a ‘threat’ to society have facilitated significant growth of public homophobia and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. The paper discusses how these developments have negatively affected the LGBTQ+ community in Russia.

A seguito dell’aumentata visibilità queer nello spazio pubblico, le norme riguardanti il genere e la sessualità sono diventate sempre più restrittive in Russia. Questo saggio esplora le implicazioni dell’adozione della politica identitaria occidentale in contesti non democratici. La Russia di Putin ha mostrato un rafforzamento dell’autoritarismo e il rifiuto dei valori liberali occidentali. La promozione attiva del Cremlino dei “valori tradizionali” e la rappresentazione dei diritti LGBTQ+ come una “minaccia” alla società hanno facilitato una significativa crescita dell’omofobia pubblica e della discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Il documento discute come questi sviluppi abbiano avuto un impatto negativo sulla comunità LGBTQ+ in Russia.

Summary

1. Introduction; 2.  LGBTQ+ rights in Russia: a brief overview; 3. Visibility politics; 4. Becoming visible in Russia; 5. Russia’s conservative turn; 6. Precarious visibility; 7. Conclusion; 8. References.

Genitorialità intenzionale e status filiationis

Giulia Barbato

Dottoranda di ricerca, Dipartimento DiGi, Università di Palermo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

In questo contributo si esaminano, attraverso l’analisi delle recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza e dal potere esecutivo, le discriminazioni permanenti nell’ordinamento italiano rispetto ai nati in seguito a fecondazione eterologa praticata da coppie femminili o mediante GPA e si ipotizzano soluzioni per eliminarle, così da realizzare pienamente lo stato unico di figlio.

In this essay, through the analysis of recent positions taken on by the national judicial system and executive power, we examine the legal discriminations against children born via heterologous fertilization sought by female couples and gestational surrogacy. Hence we propose solutions to eliminate the aforementioned inequities in order to guarantee permanent equal juridical treatment to all children.

Sommario

1. Premessa – 2. Le sentenze nn. 32 e 33/2021 della Corte costituzionale – 3. Il preminente interesse del minore agli occhi della Consulta – 4. La giurisprudenza di merito successiva – 5. Gli approdi ermeneutici della Cassazione – 6. Il punto di vista delle Sezioni Unite – 7. Riflessioni critiche sulla soluzione del giudice di legittimità – 8. I risvolti della sentenza delle Sezioni Unite sul piano interno e sovranazionale – 9. Brevi considerazioni conclusive.

Prime note sulla riforma costituzionale francese in tema di interruzione di gravidanza. C’è più di un oceano a separare Parigi da Washington

Francesca Rescigno

Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’occasione per questa breve riflessione è fornita dalla recentissima riforma costituzionale francese con cui è stato inserito nell’articolo 34 il diritto all’interruzione di gravidanza. Questa modifica, dal forte significato simbolico, pone la Francia tra i Paesi maggiormente garantisti rispetto all’autodeterminazione femminile. La riflessione pone a confronto l’esperienza francese con quanto avvenuto negli Stati Uniti che con la sentenza Dobbs del giugno 2022 hanno compiuto un pericoloso passo indietro in materia di interruzione di gravidanza mettendo a rischio la salute psico-fisica delle donne. Due approcci e due modi di “utilizzare” la garanzia costituzionale molto diversi. Non si può che auspicare che ad imporsi sia il modello francese, interprete fedele della dignità di tutte le donne.

The occasion for this brief reflection is provided by the very recent French constitutional reform by which the right to the termination of pregnancy was included in Article 34. This change, which has a strong symbolic significance, places France among the most protective countries with respect to women’s self-determination. The reflection compares the French experience with what happened in the United States, which, with the Dobbs ruling of June 2022, took a dangerous step backward in the area of pregnancy termination, putting women’s mental and physical health at risk. Two very different approaches and two very different ways of “using” the constitutional guarantee. One can only hope that the French model, faithful interpreter of the dignity of all women, will prevail

Pensieri e nodi sul filo della lettura di Dare la vita di Michela Murgia

Barbara Pezzini

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università di Bergamo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Libro postumo di Michela Murgia, “Dare la vita” è un libro che interroga il ruolo della madre: con l’urgenza dell’autrice di parlare della propria maternità d’anima, di intenzione, senza gravidanza, scelta nella costruzione di relazioni con un’esplicita progettualità anti-normativa (che dice con il nome di famiglia queer), e trovando nella propria esperienza alimento e fondamento per tornare a parlare di GPA (la gravidanza che a Murgia appare senza maternità). In una sorta di dialogo a distanza, nella sua lettura del libro Barbara Pezzini si lascia interrogare dalle parole di Murgia, attraversando i nodi che incontra sul filo della lettura e rilanciandone gli interrogativi. Dal nodo lieve dello schwa, al nodo greve della morte; dai nodi del denaro, del diritto, del sangue e la tecnologia, al nodo della gravidanza, che è il nodo della madre. La gravidanza, nel dare la vita, «è» maternità: nel senso che non è altro, non è estranea alla maternità, per quanto la maternità sia anche altro, tutto l’altro che sta nella genitorialità (quando dare la vita vuol dire accompagnare un nuovo essere umano venuto al mondo).

“Dare la vita”, Michela Murgia’s posthumous book, is a book that questions the role of the mother. A book in which we find Murgia’s urgency to talk about her own being mother “of soul”, mother without pregnancy, choosing to build relationships with an explicit anti-normative project (what she names “queer family”); a personal experience that becomes nourishment and foundation to address the topic of GPA once again (the pregnancy – that appears to Murgia – without maternity). In this article, in a kind of remote dialogue, Barbara Pezzini lets herself be questioned by Murgia’s words, going through the knots that emerge from reading and relaunching the questions they raise. From the light knot of the schwa, to the heavy knot of death; from the knots of money, law, blood and technology, to the knot of pregnancy, which is the knot of the mother: pregnancy, in giving life, «is» motherhood, meaning that pregnancy is not something else, it is not foreign to motherhood, although motherhood is also something else, the whole “else” that lies in parenthood (when giving life means accompanying a new being who has come into the world).

Sommario

1. Il libro. – 2. Contrasti di lettura. – 3. Nodi sul filo della lettura: la morte.– 4. La gravidanza, o il nodo della madre. – 5. La tecnologia, il sangue, il denaro. – 6. Il nodo del diritto. – 7. Il nodo dello schwa.

Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Carmelo Danisi

Ricercatore senior (RTDb) di Diritto Internazionale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la modifica al divieto di maternità surrogata, approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2023, l’Italia intende prevedere la maternità surrogata come reato (quasi) “universale”. Considerati i profili di novità che tale sviluppo normativo comporta, questo contributo propone un primo esame delle sue potenziali implicazioni per la tutela che si è progressivamente riconosciuta in ambito europeo, direttamente e indirettamente, a coloro che ricorrono alla gestazione per altre persone (GPA) all’estero. A tal fine, due premesse sono essenziali. In primo luogo, da un punto di vista terminologico, l’identificazione stessa del nuovo reato come “universale” appare non corretta nel quadro del diritto internazionale. In secondo luogo, la persistenza di una visione, alquanto stereotipata, della GPA come pratica non conforme ai diritti umani e su cui sembra basarsi l’intervento legislativo italiano è problematica e non supportata dalle uniche raccomandazioni sul tema adottate nell’ambito delle Nazioni Unite. Alla luce di tali premesse, il contributo analizza le garanzie emerse a livello di Consiglio d’Europa, con particolare riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti dalla Corte europea dei diritti umani, per soffermarsi poi sulle tutele offerte dal diritto dell’Unione, posto che un reato in materia di GPA, come proposto in Italia, sembra avere implicazioni sull’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione e sulla cooperazione penale tra gli Stati membri. Sotto tutti i profili presi in esame, il contributo solleva seri dubbi sul fatto che un divieto di GPA di più ampia portata, volto a perseguire i cittadini italiani che vi ricorrono all’estero, possa realmente modificare il tipo di bilanciamento di interessi che si è affermato, a livello europeo, a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

With the latest amendment to the law regulating surrogacy, which was approved by one of the Chambers of the Italian Parliament in July 2023, Italy intends to criminalize surrogacy as a (quasi) ‘universal’ crime. This contribution aims to explore the potential implications of this legislative development for the international obligations of Italy and the protection to be granted, both directly and indirectly, to people resorting to surrogacy abroad. To this end, the contribution starts with some preliminary remarks. Firstly, the classification of surrogacy as a ‘universal’ crime is inaccurate under international law. Secondly, the enduring and stereotypical notion of surrogacy as a violation of human rights appears problematic and needs to be reconsidered in light of the recommendations released at the United Nations. Against this backdrop, the contribution examines the legal safeguards that have emerged in relation to surrogacy in the context of the Council of Europe, with specific reference to the European Convention on Human Rights and the doctrine of the margin of appreciation granted to Contracting States by the European Court of Human Rights. The contribution then briefly analyses the protection provided by EU law. It starts from the observation that the Italian extended ban on surrogacy may have implications for the exercise of EU fundamental freedoms and evaluates what impact it has in the context of the current judicial cooperation between Member States in criminal matters. In the end, the contribution raises considerable doubts as to whether the far-reaching ban on surrogacy that Italy aims to introduce can alter the difficult balance of competing interests that has progressively crystallised, at the European level, to protect the rights of all people involved.

Sommario


1. Introduzione. – 2. Uno stereotipo (difficile) da superare: la presunta incompatibilità tra GPA e diritti umani. – 3. Reato “universale” e tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti umani. – 4. Brevi riflessioni su rato “universale” e garanzie previste dal diritto Ue. – 5. Osservazioni conclusive.

La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale

Antonio Vallini

Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La proposta, già approvata in un ramo del Parlamento, di rendere punibile il cittadino italiano che realizzi all’estero una surrogazione di maternità – anche se non presente sul territorio dello Stato – è intesa a ridurre e semplificare le ordinarie condizioni di estensione della legge penale nello spazio, determinando un regime derogatorio in malam partem fondamentalmente irragionevole. Questa dilatazione geografica aggrava i già notevoli problemi di determinatezza della fattispecie, e può porsi in contrasto con i principi di legalità nonché con la funzione rieducativa della pena, nella misura in cui pretende di imporre una (opinabile) scelta etico-penale italiana entro contesti socio-giuridici che non la condividono affatto. Nello studio si sondano, dunque, possibili rimedi, sia in chiave ermeneutica che in funzione di eventuali questioni di costituzionalità, con riferimento ad es. alla pretesa della doppia incriminazione, o a interpretazioni riduttive del tipo criminoso, alcune capaci persino di escludere gli aspiranti genitori dal novero dei soggetti punibili.

The legislative proposal, already approved in one chamber of Parliament, to make liable to criminal prosecution an Italian citizen who performs a surrogacy abroad – even if he is not present on the territory of the State – aims to reduce and simplify the ordinary conditions for the extension of the Italian criminal law in space, resulting in a fundamentally unreasonable derogatory regime in malam partem. This geographical dilatation aggravates the already considerable problems of legal certainty caused by the Italian offence, and may be at odds with the principles of legality as well as with the re-educative function of punishment, insofar as it claims to impose a (questionable) Italian ethical-penal choice within socio-legal contexts that do not agree with it at all. Therefore, in this paper possible remedies are explored, both from an interpretative point of view and in relation to possible questions of constitutional legitimacy, e.g. with reference to the claim of a dual criminality check, or to reductive interpretations of the crime, some even capable of excluding intended parents from the list of punishable perpetrators.

Sommario

Nel laboratorio di una clausola di diritto penale transnazionale. – 2. De iure condito: la atipicità, all’estero, dei delitti di alterazione di stato e falso documentale… – 3. …e l’ardua estensione della legge penale italiana a fatti tipici di surrogazione realizzati all’estero. – 3.1. Il controverso e paralizzante requisito della doppia incriminazione. – 3.2. Il fatto commesso all’estero da cittadino italiano e il rilievo della esistenza, e cittadinanza, del soggetto passivo. – 3.3. L’irrilevanza a priori del fatto commesso all’estero da cittadino straniero. – 4. De iure condendo: gli effetti attesi in punto di estensione dell’incriminazione nello spazio. – 5. Il dubbio superamento del criterio della doppia incriminazione, tra legalità, funzione rieducativa della pena, logiche di un biodiritto laico e pluralista. – 5.1. Confermea contrario exartt. 7 e 8 c.p. – 6. I limiti del fatto tipico rispetto ai soggetti attivi e alle pratiche vietate. – 7. Possibili questioni di costituzionalità. – 8. Osservazioni conclusive.

Sui “venuti al mondo” grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia

Cristina Luzzi

Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la sentenza C. c. Italia, la Corte Edu conferma l’idoneità dell’adozione in casi particolari a garantire, tempestivamente ed effettivamente, il diritto dei bambini nati grazie alla surrogazione di maternità al riconoscimento del rapporto di filiazione con il padre o la madre sociali, supportando così anche l’orientamento delle Sezioni unite sul punto. Inoltre, l’assenza di profili di novità della decisione conferma la perdurante primazia assunta in sede convenzionale dal legame biologico nella costruzione delle relazioni genitoriali, nonché la capacità dell’adozione in casi particolari di conciliare il divieto interno di surrogazione di maternità, e la dignità da quest’ultimo presidiata, con il diritto dei bambini a essere riconosciuti figli dei propri genitori solo sociali.

In C. v. Italy, the ECHR ruled that the Italian mechanism “special cases adoption” is suitable to guarantee in a prompt and effective manner the right of children born through a gestational surrogacy arrangement abroad to establish legally recognised filiation with their intended parents. The ECHR thus supported the previous decision of the Italian Court of Cassation, Plenary Assembly, on this issue. Moreover, in the analysed judgment, the ECHR confirmed biological ties relevance in the construction of parental relationships, as well as the ability of special cases of adoption to balance the domestic ban of surrogacy with the right of children to be recognized by their intended parents

Sommario

1. La complessità del panorama giurisprudenziale interno a proposito dello status filiationis dei bambini nati attraverso la surrogazione di maternità.– 2. Il diritto del minore all’identità personale tra possibili drammaticità della prassi e doverosi meccanismi di tutela effectifs e cèleres. – 3. All’origine di tutto: la surrogazione di maternità quale nodo irrisolto (o irrisolvibile?) anche a Strasburgo.

Focus “Persone, vulnerabilità, intersezionalità” – Atti del Convegno GenIUS 2023

(contributi pubblicati online first)

Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti

Elena Pariotti

Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Università di Padova

Nudge e vulnerabilità

Silvia Vida

Professoressa associato di Filosofia del diritto, Università di Bologna

La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

Francesca Di Muzio

Professoressa a contratto di diritto e procedura penale e giustizia riparativa, Iusve Verona; dottoranda di ricerca in Scienze sociali – XXXIX ciclo, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Bastare a sé stessi: l’insostenibile finzione del modello di maschilità egemonico

Stefano Ciccone

Ricercatore indipendente, Università di Roma Tor Vergata

‘Invulnerabile’, tra mito storiografico e desiderio tecnologico: una proposta intersezionale

Francesco Romeo

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Napoli ‘Federico II’